art. 47. Composizione delle giunte
La giunta comunale e la giunta provinciale sono
composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono,
e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali,
computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità.
Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia,
anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti
di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.
Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del
consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità
alla carica di consigliere
Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al
comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori
stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore
a 10.000 abitanti;
non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti;
non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000
abitanti;
non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti;
non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri;
non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30
consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non
superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
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