art. 46. Elezione del sindaco e del
presidente della provincia - Nomina della giunta
Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti
dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge
e sono membri dei rispettivi consigli.
Il sindaco e il presidente della provincia nominano i
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il
presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Il sindaco e il presidente della provincia possono
revocare uno o pił assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
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