art. 45. Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali
Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali
il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, č attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l'ultimo eletto.
Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi
dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del
provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza
per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la
cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione a norma del comma 1.
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