art. 41. Adempimenti della prima seduta
Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale,
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e
dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i
propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223.
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