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art. 40. Convocazione della prima seduta del consiglio

  1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

  2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, č convocata dal sindaco ed č presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

  3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza č assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianitą determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

  4. La prima seduta del consiglio provinciale č presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.

  5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio č convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.

  6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.

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