art. 4. Sistema regionale delle autonomie locali
Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e
dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni
che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano
l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le
province.
Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si
conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del
comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo
117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio.
La generalitā dei compiti e delle funzioni
amministrative č attribuita ai comuni, alle province e alle comunitā montane, in base ai
princėpi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le
loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole
funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
La legge regionale indica i principi della cooperazione
dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente
sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile .
Le regioni, nell'ambito della propria autonomia
legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di
consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze.
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