art. 39. Presidenza dei consigli comunali e
provinciali
I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i
consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti,
tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del
consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente
del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di
cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può
prevedere la figura del presidente del consiglio.
Il presidente del consiglio comunale o provinciale è
tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo
richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia,
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio
salvo differente previsione statutaria.
Il presidente del consiglio comunale o provinciale
assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione
del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
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