art. 38. Consigli comunali e provinciali
L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro
durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati
dal presente testo unico.
Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi
stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza
assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la
presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero
dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso
debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente,
senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
I consigli sono dotati di autonomia funzionale e
organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per
fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture
apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i
consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio
funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
I consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione.
I consigli durano in carica sino all'elezione dei
nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali,
ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di
commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento
determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di
pubblicità dei lavori.
Le sedute del consiglio e delle commissioni sono
pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate
al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo
l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo
alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell'articolo 141.
In occasione delle riunioni del consiglio vengono
esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e
quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e
attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5
febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana
ed europea.
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