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art. 37. Composizione dei consigli

  1. Il consiglio comunale č composto dal sindaco e:

    a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
    b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
    c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
    d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
    e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
    f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
    g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
    h) da 12 membri negli altri comuni.

  2. Il consiglio provinciale č composto dal presidente della provincia e :

    a) da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
    b) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
    c) da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
    d) da 24 membri nelle altre province.

  3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano la intera provincia.

  4. La popolazione č determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

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