art. 34. Accordi di programma
Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche
su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
L'accordo può prevedere altresì procedimenti di
arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
Per verificare la possibilità di concordare l'accordo
di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco
convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre
amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,
produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia
l'assenso del comune interessato.
Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio
comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere
efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma
e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal
presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da
rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella
regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
Allorché l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di
programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare
la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso
presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto
dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza
del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del
Governo ed al prefetto.
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