art. 33. Esercizio associato di funzioni e
servizi da parte dei comuni
Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento
delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della
generalità dei comuni.
Al fine di favorire l'esercizio associato delle
funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli
ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo 4. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in
forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro
il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine
di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge
stessa.
Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni
nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la
gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le
unioni, che può prevedere altresì la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per
la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma è
aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente
costituite.
Al fine di favorire il processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a
disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3,
le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni,
con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a
quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti
principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i
comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione,
rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle
caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da
erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi
nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo
alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle
unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali
interessati, di procedere alla fusione.
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