art. 32. Unioni di comuni
Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due
o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità
di funzioni di loro competenza.
L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono
approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste
per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità
per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le
corrispondenti risorse.
Lo statuto deve comunque prevedere il presidente
dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi
siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo
la rappresentanza delle minoranze.
L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina
della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i
rapporti anche finanziari con i comuni.
Alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in
particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei
componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di
dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
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