art. 31. Consorzi
Gli enti locali per la gestione associata di uno o più
servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le
norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al
consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati,
secondo le leggi alle quali sono soggetti.
A tal fine i rispettivi consigli approvano a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente
allo statuto del consorzio.
In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi
8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la
trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in
conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni
degli organi consortili.
Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto
per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche
enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti
degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato,
ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e
dallo statuto.
L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne
approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
Tra gli stessi enti locali non può essere costituito
più di un consorzio.
In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello
Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di
determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza
economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se
previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali.
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