art. 30. Convenzioni
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie.
Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali,
previa statuizione di un disciplinare-tipo.
Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.
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