art. 3. Autonomia dei comuni e delle
province
Le comunità locali, ordinate in comuni e province,
sono autonome.
Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
La provincia, ente locale intermedio tra comune e
regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne
coordina lo sviluppo.
I comuni e le province hanno autonomia statutaria,
normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica.
I comuni e le province sono titolari di funzioni
proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il
principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche
attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
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