art. 28. Funzioni
L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o
a questi conferite dalla regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle
comunità montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla
provincia e dalla regione.
Spettano alle comunità montane le funzioni attribuite
dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o
dalle leggi statali e regionali.
Le comunità montane adottano piani pluriennali di
opere ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello
sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e
dalla regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi
di esecuzione del piano.
Le comunità montane, attraverso le indicazioni
urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano
territoriale di coordinamento.
Il piano pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i
suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunità montane ed approvati dalla provincia
secondo le procedure previste dalla legge regionale.
Gli interventi finanziari disposti dalle comunità
montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente
ai territori classificati montani.
Alle comunità montane si applicano le disposizioni
dell'articolo 32, comma 5.