art. 272. Attività delle associazioni
nella cooperazione allo sviluppo
L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali
soggetti idonei a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio
1987, n. 49, e successive modificazioni, nonché ai relativi regolamenti di esecuzione. A
tal fine il competente ufficio del Ministero degli affari esteri è autorizzata a
stipulare apposite convenzioni che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per
iniziative di cooperazione da attuarsi anche da parte dei singoli associati.
I comuni e le province possono destinare un importo non
superiore allo 0,80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei
propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed
interventi di solidarietà internazionale.
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