art. 271. Sedi associative
Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei
comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi,
dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita
deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per
tali sedi locali di loro proprietą ed assumere le relative spese di illuminazione,
riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.
Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei
comuni possono disporre il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri
dipendenti presso gli organismi nazionali e regionali dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre,
dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed autorizzarli a prestare la loro
collaborazione in favore di tali associazioni. I dipendenti distaccati mantengono la
posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede l'ente di
appartenenza. Gli enti di cui sopra possono inoltre autorizzare, a proprie spese, la
partecipazione di propri dipendenti a riunioni delle associazioni sopra accennate.
Le associazioni di cui al comma 2 non possono
utilizzare pił di dieci dipendenti distaccati dagli enti locali o dalle loro aziende
presso le rispettive sedi nazionali e non pił di tre dipendenti predetti presso ciascuna
sezione regionale.
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