art. 270. Contributi associativi
I contributi, stabiliti con delibera dagli organi
statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle
altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che
devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli formati
ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del
servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul
piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci
annuali.
La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica
soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalità
stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle
associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal
1° gennaio dell'anno successivo.
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