art. 268. Ricostituzione di disavanzo di
amministrazione o di debiti fuori bilancio
Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non
ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio
non ripianabili con le modalitą di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle
prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'organo
regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autoritą giudiziaria per
l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per
l'accertamento delle responsabilitą sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi
squilibri.
Nei casi di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con
proprio decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme
vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme
associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.
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