art. 266. Prescrizioni in materia di
investimenti
Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261,
comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali
dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di
prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
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