art. 264. Deliberazione del bilancio di
previsione stabilmente riequilibrato
A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi
di bilancio l'ente provvede entro 30 giorni alla deliberazione del bilancio dell'esercizio
cui l'ipotesi si riferisce.
Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, è
fissato un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri
bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione
delle relative certificazioni.
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