art. 261. Istruttoria e decisione
sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato č istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce
risposta entro sessanta giorni.
Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime
un parere sulla validitā delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria
situazione finanziaria e sulla capacitā delle misure stesse di assicurare stabilitā alla
gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al
comma 1 sospende il decorso del termine.
In caso di esito positivo dell'esame la Commissione
sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio
decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente
In caso di esito negativo dell'esame da parte della
Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione,
prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro
l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause
che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi
di bilancio ha carattere definitivo.
Con il decreto di cui al comma 3 č disposto
l'eventuale adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.
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