art. 260. Collocamento in disponibilità
del personale eccedente
I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilità. Ad essi si applicano le
vigenti disposizioni, così come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di
eccedenza di personale e di mobilità collettiva o individuale.
Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per
il personale posto in disponibilità un contributo pari alla spesa relativa al trattamento
economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della
disponibilità. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, è corrisposto
all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.
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