art. 26. Norma transitoria
Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia
di aree metropolitane.
La legge istitutiva della cittą metropolitana
stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle
funzioni amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e le modalitą per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del
Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112.
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