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art. 26. Norma transitoria

  1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane.

  2. La legge istitutiva della cittą metropolitana stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le modalitą per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

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