art. 258. Modalità semplificate di
accertamento e liquidazione dei debiti
L'organo straordinario di liquidazione, valutato
l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il
numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo
necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato
l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con
deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna
a mettere a disposizione le risorse finanziare di cui al comma 2.
L'organo straordinario di liquidazione, acquisita
l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255,
comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in
relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a
deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti
di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui
all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie
liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico
dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E'
fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una
sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente
le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una
somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello
stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30
giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi
dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2,
propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati,
fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro
subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine
prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo
straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
L'organo straordinario di liquidazione accantona
l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione.
L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
Si applicano, per il seguito della procedura, le
disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la
redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al
comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di
estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura
semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva,
l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione
della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
I debiti transatti ai sensi del comma 3 sono indicati
in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla
riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E'
restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso
messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il
pagamento dei debiti.
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