Sei in: il comune > consiglio comunale > consiglio comunale 2000 2005 >
Contenuti della pagina

art. 257. Debiti non ammessi alla liquidazione

  1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.

  2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.

  3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.

Articolo precedente Indice articoli Articolo successivo

 

invia INVIA PAGINA stampa STAMPA