art. 256. Liquidazione e pagamento della
massa passiva
Il piano di rilevazione della massa passiva acquista
esecutività con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo
straordinario di liquidazione entro 5 giorni dall'approvazione di cui all'articolo 254,
comma 1. Al piano è allegato l'elenco delle passività non inserite nel piano, corredato
dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
Unitamente al deposito l'organo straordinario di
liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255
nella misura necessaria per il finanziamento delle passività risultanti dal piano di
rilevazione e dall'elenco delle passività non inserite, e comunque entro i limiti massimi
stabiliti dall'articolo 255.
Il Ministero dell'interno, accertata la regolarità del
deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo
straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura
proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione. Nel
determinare l'entità dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad
accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli
accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passività
inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di
liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste
attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi
degli accantonamenti non più necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per
scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo
o per definitività della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 254, comma
6.
Successivamente all'erogazione del primo acconto
l'organo straordinario della liquidazione può disporre ulteriori acconti per le
passività già inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente,
utilizzando le disponibilità nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a
carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno,
in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura
parziale dei debiti l'ente locale è autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con
la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del
40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passività
rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale di
approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita deliberazione,
dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento
delle residue passività ad intervenuta erogazione del mutuo contratto dall'ente. La Cassa
depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la relativa somma sul conto
esistente intestato all'organo di liquidazione.
A seguito del definitivo accertamento della massa
passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il
termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione predispone il
piano di estinzione delle passività, includendo le passività accertate successivamente
all'esecutività del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero
dell'interno.
Il piano di estinzione è sottoposto all'approvazione,
entro 120 giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la correttezza
della formazione della massa passiva e la correttezza e validità delle scelte
nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere
consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la
quale può formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di
liquidazione è tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale
ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, è sospeso.
Il decreto di approvazione del piano di estinzione da
parte del Ministro dell'interno è notificato all'ente locale ed all'organo straordinario
di liquidazione per il tramite della prefettura.
A seguito dell'approvazione del piano di estinzione
l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro 20 giorni dalla notifica del
decreto, al pagamento delle residue passività, sino alla concorrenza della massa attiva
realizzata.
Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione
del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di
presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni
contenute nel provvedimento.
Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione
delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad
approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo
ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della
liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva
liquidazione.
Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva,
non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il
Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa
passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a
carico dello Stato.
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