art. 255. Acquisizione e gestione dei mezzi
finanziari per il risanamento
Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma
4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della
massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da
residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente,
da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del
patrimonio disponibile.
Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato
finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome
e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso
vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da
parte del Ministero dell'interno.
L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, è
determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al
comma 4.
Detto contributo è pari a cinque volte un importo
composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad
ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire
13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai
comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con
popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da
5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999
per lire 25.000.000. La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni e lire 1.241
per le province.
Il fondo costituito ai sensi del comma 4 è finalizzato
agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali
disponibilità residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali
per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate
su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione
dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro
dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessità emerse nel corso della
procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché
nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256. Il mutuo, da assumere con la Cassa
depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della
Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità nell'assegnazione è
accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi
del comma 4.
Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del
presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle
posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo
204, comma 1.
Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo
sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione
dei nuovi mutui agli enti locali dissestati, può essere integrato, con le modalità di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni, in considerazione delle eventuali procedure di risanamento
attivate rispetto a quelle già definite.
L'organo straordinario di liquidazione provvede a
riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o
parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha
omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
Ove necessario ai fini del finanziamento della massa
passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai
proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede
alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini
dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni. Ai fini
dell'alienazione dei beni immobili possono essere affidati incarichi a società di
intermediazione immobiliare, anche appositamente costituite. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n.
310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive
modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite all'organo straordinario di
liquidazione le facoltà ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le
alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse
finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo, con onere a proprio
carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo può essere assunto con la
Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il limite di cui all'articolo 204,
comma 1, è elevato sino al 40 per cento.
Non compete all'organo straordinario di liquidazione
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed
ai mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative
spese.
Per il finanziamento delle passività l'ente locale
può destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi
del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure
esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.
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