art. 254. Rilevazione della massa passiva
L'organo straordinario di liquidazione provvede
all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni
dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180
giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia
e per le province.
Ai fini della formazione del piano di rilevazione,
l'organo straordinario di liquidazione entro 10 giorni dalla data dell'insediamento, dà
avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio della
procedura di rilevazione delle passività dell'ente locale. Con l'avviso l'organo
straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare,
entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori
trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera,
corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente,
il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di
rilevazione.
Nel piano di rilevazione della massa passiva sono
inclusi :
a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui
all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma
2;
c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai
sensi del comma 7.
L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga
necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia
attestino che la prestazione è stata effettivamente resa e che la stessa rientra
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente
locale. I responsabili dei servizi attestano altresì che non è avvenuto, nemmeno
parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione
alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro
sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli
stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.
Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande
di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo
straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento
dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del
debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e
dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel
piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il
mancato riconoscimento di cause di prelazione è ammesso ricorso in carta libera, entro il
termine di 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero dell'interno
si pronuncia sui ricorsi entro 60 giorni dal ricevimento decidendo allo stato degli atti.
La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del ricorso.
L'organo straordinario di liquidazione è autorizzato a
transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle
fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel
piano di rilevazione.
In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1,
di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, può essere
disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della
liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'Interno, previo parere della Commissione per
la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro
trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della
Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno
stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.
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