art. 253. Poteri organizzatori
L'organo straordinario di liquidazione ha potere di
accesso a tutti gli atti dell'ente locale, può utilizzare il personale ed i mezzi
operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
L'ente locale è tenuto a fornire, a richiesta
dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonché il
personale necessario.
L'organo straordinario di liquidazione può auto
organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e
attrezzature le quali, al termine dell'attività di ripiano dei debiti rientrano nel
patrimonio dell'ente locale.
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