art. 252. Composizione, nomina e
attribuzioni
Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti
l'organo straordinario di liquidazione č composto da un singolo commissario; per i comuni
con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l'organo straordinario di
liquidazione č composto da una commissione di tre membri. Il commissario straordinario di
liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione
straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e
per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei Conti, della
magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un'idonea
esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici
centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro del bilancio e
della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni
dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente
esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli
iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri. La
commissione straordinaria di liquidazione č presieduta, se presente, dal magistrato a
riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato.
Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione
straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.
La nomina dell'organo straordinario di liquidazione č
disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del
provvedimento di nomina.
Per i componenti dell'organo straordinario di
liquidazione valgono le incompatibilitā di cui all'articolo 236.
L'organo straordinario di liquidazione ha competenza
relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
a) rilevazione della massa passiva;
b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche
mediante alienazione dei beni patrimoniali;
c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
In ogni caso di accertamento di danni cagionati
all'ente locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla
denuncia dei fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa
segnalazione al Ministero dell'interno tramite le prefetture.
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