art. 251. Attivazione delle entrate proprie
Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di
dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il
consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è
tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato,
diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe
di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti
dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni,
che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
La delibera non è revocabile ed ha efficacia per
cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di
mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo
procede a norma dell'articolo 136.
Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva
alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai
sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la
prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura
massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al
raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato.
Resta fermo il potere dell'ente dissestato di
deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle
disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste
per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che
assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e,
per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella
misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale
il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi
finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione
delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si
applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di
adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere
comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il
Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata
osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.
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