art. 249. Limiti alla contrazione di nuovi
mutui
Dalla data di deliberazione di dissesto e sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono
contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con
oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.
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