art. 248. Conseguenze della dichiarazione
di dissesto
A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la
deliberazione del bilancio.
Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla
data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione
giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono
dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo
dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la
deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali
possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
Dalla data della deliberazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 i debiti insoluti a tale data e le
somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono
soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti
dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a
decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge
14 gennaio 1994 n. 20, gli amministratori che la Corte dei Conti ha riconosciuto
responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei
cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per
un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e
di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e
privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il
dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali
l'amministratore è stato riconosciuto responsabile.
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