art. 247. Omissione della deliberazione di
dissesto
Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di
previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a
conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata
relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di
trenta giorni.
Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto
l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
Decorso infruttuosamente tale termine l'organo
regionale di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di
dissesto.
Del provvedimento sostitutivo č data comunicazione al
prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi
dell'articolo 141.
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