art. 246. Deliberazione di dissesto
La deliberazione recante la formale ed esplicita
dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio dell'ente locale nelle
ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La
deliberazione dello stato di dissesto non è revocabile. Alla stessa è allegata una
dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause
che hanno provocato il dissesto.
La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa,
entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'interno ed alla Procura
regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione
dell'organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al
decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di
liquidazione.
L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si
estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo
141, comma 3.
Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende
necessaria la dichiarazione di dissesto, è stato validamente deliberato il bilancio di
previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio
finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti
dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto può essere
validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248. Gli ulteriori
adempimenti e relativi termini iniziali, propri dell'organo straordinario di liquidazione
e del consiglio dell'ente, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in
cui è stato deliberato il dissesto. Ove sia stato già approvato il bilancio preventivo
per l'esercizio successivo, il consiglio provvede alla revoca dello stesso.
Le disposizioni relative alla valutazione delle cause
di dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al
comma 1 ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2 si applicano solo ai
dissesti finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.
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