art. 244. Dissesto finanziario
Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può
garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei
confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di
cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati
si applicano solo a province e comuni.
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