art. 243. Controlli per gli enti locali
strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti
Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati
ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilità finanziaria.
Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali
controlli verificano mediante un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a
domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi
proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a
tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro
ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto, riferito ai dati della
competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per
cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la
relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente.
I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al
comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di
personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per
gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di
ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze
in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche o integrazioni. I coefficienti si assumono
ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei
casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei
costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti
proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro
l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in
conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera
c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinati i tempi e le modalità per la presentazione e il controllo della
certificazione di cui al comma 2.
Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur
essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione
di cui al comma 2, è applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del
contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si è verificata l'inadempienza,
mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni
successivi.
Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli
centrali di cui al comma 2:
a) gli enti locali che non presentano il certificato del
rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta
presentazione della stessa;
b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di legge la deliberazione
del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al
comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono
tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del
livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).
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