art. 242. Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli
Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di
squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto
della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori
deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo
esercizio precedente quello di riferimento.
Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi,
determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo
triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al
comma 1.
Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni,
province e comunità montane.
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