art. 241. Compenso dei revisori
Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica vengono fissati i
limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il
compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento dell'ente locale.
Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato
dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori
funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
Il compenso di cui al comma 1 può essere aumentato
dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti
delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo
complessivo non superiore al 30 per cento.
Quando la funzione di revisione economico-finanziaria
è esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e
3 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
Per la determinazione del compenso base di cui al comma
1 spettante al revisore della comunità montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa
riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune
totalmente montano più popoloso facente parte della comunità stessa ed al comune più
popoloso facente parte dell'unione
Per la determinazione del compenso base di cui al comma
1 spettante ai revisori della città metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene
alla classe demografica, al comune capoluogo.
L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai
revisori con la stessa delibera di nomina.