Sei in: il comune > consiglio comunale > consiglio comunale 2000 2005 >
Contenuti della pagina

art. 24. Esercizio coordinato di funzioni

  1. La regione, previa intesa con gli enti locali interessati, può definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:

    a) pianificazione territoriale;

    b) reti infrastrutturali e servizi a rete;

    c) piani di traffico intercomunali;

    d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento dell'inquinamento atmosferico;

    e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;

    f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

    g) smaltimento dei rifiuti;

    h) grande distribuzione commerciale;

    i) attività culturali;

    l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.

  2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano fino all'istituzione della città metropolitana.

Articolo precedente Indice articoli Articolo successivo

 

invia INVIA PAGINA stampa STAMPA