art. 238. Limiti all'affidamento di
incarichi
Salvo diversa disposizione del regolamento di
contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di
otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000
ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a
100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a
100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
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