art. 236. Incompatibilità ed
ineleggibilità dei revisori
Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità
di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
L'incarico di revisione economico-finanziaria non può
essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno
ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo
regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve
essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle
regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle
unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale
di competenza.
I componenti degli organi di revisione contabile non
possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
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