art. 235. Durata dell'incarico e cause di
cessazione
L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni
a decorrere dalla data di esecutivitā della delibera o dalla data di immediata
eseguibilitā nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una
sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata
dell'incarico del nuovo revisore č limitata al tempo residuo sino alla scadenza del
termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano
le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma
1, 4 comma 1, 5 comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Il revisore č revocabile solo per inadempienza ed in
particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera
d).
Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilitā derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di
tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
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