art. 234. Organo di revisione
economico-finanziario
I consigli comunali, provinciali e delle cittā
metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori
composto da tre membri.
I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
nelle unioni dei comuni e nelle comunitā montane la revisione economico-finanziaria č
affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di
comuni o dall'assemblea della comunitā montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto
tra i soggetti di cui al comma 2.
Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i
nominativi dei soggetti cui č affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta
esecutivitā della delibera di nomina.