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art. 234. Organo di revisione economico-finanziario

  1. I consigli comunali, provinciali e delle cittā metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

  2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

    a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;

    b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

    c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

  3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunitā montane la revisione economico-finanziaria č affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di comuni o dall'assemblea della comunitā montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.

  4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui č affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivitā della delibera di nomina.

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