Gli enti locali valutano i beni del demanio e del
patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:
a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura
pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo;
i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;
b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, sono valutati al valore
catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti all'ente ai
quali non è possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le
modalità dei beni demaniali già acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
valutati al costo;
c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, sono valutati al valore
catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente
sono valutati al costo;
d) i mobili sono valutati al costo;
e) i crediti sono valutati al valore nominale;
f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base
alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati
secondo le norme del codice civile;
h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.