art. 23. Città metropolitane
Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il
comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguità territoriale e da
rapporti di stretta integrazione in ordine all'attività economica, ai servizi essenziali,
ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in città
metropolitane ad ordinamento differenziato.
A tale fine, su iniziativa degli enti locali
interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano
l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme
deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della città
metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e
le funzioni.
La proposta di istituzione della città metropolitana
è sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni
dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli
aventi diritto al voto espressa nella metà più uno dei comuni partecipanti, essa è
presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per
l'approvazione con legge.
All'elezione degli organi della città metropolitana si
procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli
enti locali.
La città metropolitana, comunque denominata,
acquisisce le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto,
salvaguardando l'identità delle originarie collettività locali.
Quando la città metropolitana non coincide con il
territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni
provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 21, considerando l'area della città come territorio di una nuova provincia.
Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi
contenuti nel presente comma.
Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate
anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle
regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste
dalla legislazione regionale.
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