art. 227. Rendiconto della gestione
La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il
conto del patrimonio.
Il rendiconto č deliberato dall'organo consiliare
dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della
relazione dell'organo di revisione. La proposta č messa a disposizione dei componenti
dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato
il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.
Il rendiconto deliberato č inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le
modalitā di cui all'articolo 133.
Per le province, le cittā metropolitane, i comuni con
popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo
ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto č presentato alla
Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.
Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione
Enti locali potrā richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
Sono allegati al rendiconto:
a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo
151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo
239, comma 1, lettera d);
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno
di provenienza.
Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta
il rendiconto č trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso strumenti
informatici, con modalitā da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
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