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art. 227. Rendiconto della gestione

  1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

  2. Il rendiconto č deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta č messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento. Il rendiconto deliberato č inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalitā di cui all'articolo 133.

  3. Per le province, le cittā metropolitane, i comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto č presentato alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

  4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione Enti locali potrā richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

  5. Sono allegati al rendiconto:

    a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;

    b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);

    c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

  6. Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta il rendiconto č trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso strumenti informatici, con modalitā da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

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