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art. 222. Anticipazioni di tesoreria

  1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le cittą metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunitą montane ai primi due titoli.

  2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalitą previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.

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