art. 222.
Anticipazioni di tesoreria
Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il
limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,
afferenti per i comuni, le province, le cittą metropolitane e le unioni di comuni ai
primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunitą montane ai primi due titoli.
Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria
decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalitą previste dalla convenzione
di cui all'articolo 210.
|